Legge 24 giugno 1997, n. 196
"Norme in
materia di promozione dell'occupazione"
Art 18
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
generali:
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Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di
concerto con
il
Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Vista
la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di
promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24
giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e
di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della
Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO
di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO
che criteri e modalita' dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e
b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina
regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al
regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art.
26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione
della necessita' di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
DATA
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo
1998;
EMANA
IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
Finalita'
1.
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico
ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
2.
I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i
soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di
lavoro
3.
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attivita'
dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a)
aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un
tirocinante;
b)
con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e
diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente;
c)
con piu' di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non
superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art.
2
Modalita'
di attivazione
1.
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli
enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a)
agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1
della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni
individuate dalle leggi regionali;
b)
universita' e istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici:
c)
provveditorati agli studi;
d)
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio
con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente
ordinamento;
e)
centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonche' centri operanti in regime di convenzione con la regione o
la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196;
f)
comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchh iscritti
negli specifici albi regionali , ove esistenti;
g)
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione.
2.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non
aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di
una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilita' di revoca, della
regione.
Art.
3
Garanzie
assicurative
1.
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' presso idonea compagnia assicuratrice per
la responsabilita' civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare
anche le attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regio ni
possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture
assicurative.
2.
Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano
le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica
attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante pur assumere a
proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3.
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio
assicurativo h calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua
valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del
nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata
con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art.
4
Tutorato
e modalita' esecutive
1.
I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo
delle attivita'; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento .
2.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i
soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione,
che pur riguardare piu' tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e
di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a)
obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli
studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di
provenienza;
b)
i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile
aziendale;
c)
gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
d)
la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e)
il settore aziendale di inserimento
3.
L'esperienza pur svolgersi in piu' settori operativi della medesima
organizzazione lavorativa.
4.
Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di aziende, le
convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che
promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro
interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello
territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e
le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5.
I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare
riferimento sono allegati al presente decreto.
Art.
5
Convenzioni
1.
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di
ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura
territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio in materia di ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art.
6
Valore
dei corsi
1.
Le attivita' svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento,
possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle
strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o
del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art.
7
Durata
1.
I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a)
non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano
studenti che frequentano la scuola secondaria
b)
non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano
lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di
mobilita';
c)
non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi
degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale,
studenti frequentanti attivita' formative post-diploma o post-laurea, anche nei
diciotto mesi successivi al termine degli studi;
d)
non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che
frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o
corsi di perfezionamento e specializzazione nonche' di scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche
nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e)
non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano
persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f):
f)
non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile,
nonche' dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per
maternita'.
3.
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di
durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste
agli artt. 3, 4 e 5.
Art.
8
Estensibilita'
ai cittadini stranieri
1.
Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino
esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in
quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocita' e criteri e modalita' da
definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione
e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
9
Procedure
di rimborso
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a)
le modalita' e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o
parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di
tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore
dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord,
ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle
spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane.
Alle
finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
b)
le modalita' e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'rt. 26, comma 6, della
legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti
promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1,
punto a) del presente decreto;
c)le
modalita' e le condizioni per la computabilita', ai fini della legge 2 aprile
1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini, purche' questi ultimi siano finalizzati all'occupazione
e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56
2.
I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i
progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di
programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3.
Resta ferma la possibilita', per le istituzioni scolastiche, di realizzare
esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal
vigente regolamento.
Art.
10
Norme
abrogate
1.
Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, nonche' l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 25 marzo 1998
|
IL MINISTERO DELLA
PUBBLICA |
IL MINISTRO DEL LAVORO |