DECRETO
INTERMINISTERIALE 25 MARZO 1998 N.142
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e
dei criteri di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997,
n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in
particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento,
il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con
il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono
costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista
separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18,
comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196
del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse
finanziarie preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
1.
Al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento
a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
2.
I rapporti che i datori
di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai
sensi del comma 1,
non costituiscono rapporti di lavoro
3.
I datori di lavoro
possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti
di seguito indicati:
a.
aziende con non più di
cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b.
con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due
tirocinanti contemporaneamente;
c.
con più di venti
dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci
per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
1.
I tirocini formativi e
di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti
soggetti, anche tra loro associati:
a.
agenzie per l’impiego
istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 1 della medesima legge,
ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi
regionali;
b.
università e istituti di
istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici:
c.
provveditorati agli
studi;
d.
istituzioni scolastiche
statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e.
centri pubblici o a
partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente, ovvero accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
f.
comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi
regionali , ove esistenti;
g.
servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2.
I tirocini possono
essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di
lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica
autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
1.
I soggetti promotori
sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti
nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio
carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2.
Nel caso in cui i
soggetti promotori delle iniziative di cui all’art. 1 siano le strutture
pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del
lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio
carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3.
Ai fini
dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è
calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai
fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per
mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con
decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
1.
I soggetti promotori
garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo
delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i
soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione,
che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e
di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a.
obiettivi e modalità di
svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b.
i nominativi del tutore
incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c.
gli estremi
identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3;
d.
la durata ed il periodo
di svolgimento del tirocinio;
e.
il settore aziendale di
inserimento
2.
L’esperienza può
svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
3.
Qualora le esperienze si
realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione
di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E’ ammessa la stipula di
"convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti
istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori
di lavoro interessate.
4.
I modelli di convenzione
e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al
presente decreto.
Art. 5
Convenzioni
1.
I soggetti promotori
sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto
formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in
materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in
mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6
Valore dei corsi
1.
Le attività svolte nel
corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di
credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici,
possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7
Durata
1.
I tirocini formativi e
di orientamento hanno durata massima:
a.
non superiore a quattro
mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la
scuola secondaria
b.
non superiore a sei mesi
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o
disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c.
non superiore a sei mesi
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti
attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
d.
non superiore a dodici
mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento
e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
e.
non superiore a dodici
mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi
del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione
dei soggetti individuati al successivo punto f):
f.
non superiore a
ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2.
Nel computo dei limiti
sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3.
Le eventuali proroghe
del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel
presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
1.
Le presenti disposizioni
sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in
Italia, che nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la
regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo
principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del
Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9
Procedure di rimborso
1.
Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a.
le modalità e i criteri
di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale egli oneri finanziari
connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall’art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso
imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i
progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e
l’alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell’ambito del Fondo di cui
all’art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b.
le modalità e i criteri
per il rimborso, ai sensi dell’rt. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997,
degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei
tirocini siano le strutture individuate all’art. 2, comma 1, punto a) del
presente decreto;
c.
le modalità e le
condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e
successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all’occupazione e siano
oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56
2.
I rimborsi di cui ai
punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di
orientamento e di formazione definiti all’interno di programmi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3.
Resta ferma la
possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage
e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10
Norme abrogate
1.
Si intendono abrogate
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le
seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell’art. 9, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il comma 13, dell’art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché
l’art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
|
IL
MINISTRO DEL LAVORO |
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA |
ALLEGATO 1
CONVENZIONE
DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza
sociale)
TRA Il/la ........................................................................................(soggetto promotore) con sede in ..................................................., codice fiscale .............................................d’ora in poi denominato "soggetto promotore ", rappresentato/a dal Sig. .............................................. nato a ......................................................il .........................................................................E....................................................................(denominazione dell’azienda ospitante) con sede legale in ............................................................., codice fiscale.............................. d’ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig. .................................. ,nato a........................................il......................................................................................... Premesso Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859. Si conviene quanto segue: Art. 1Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la .......................................... (riportare la denominazione dell’azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n......................... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ..........................................(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art. 18 della L. 196 del 1997. Art. 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:· - il nominativo del tirocinante;· - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;· - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda· - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;· - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. Art. 3 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: n svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;n rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;n mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortunui sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. ..................................., (data).............................................. (firma per il soggetto promotore)......................................... (firma per il soggetto ospitante)........................................... (su carta intestata del soggetto promotore) |
ALLEGATO 2
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ......Stipulata in data ......................)
Nominativo del tirocinante ...........................................................................................................................nato a .................................................................il ..............................................................residente in .......................................................................................................................... cod. fiscale............................................ Attuale condizione (barrare la casella)° studente scuola secondaria superiore
|
universitario
|
&127; |
|
frequentante
corso post-diploma |
&127; |
|
post-laurea
|
&127; |
|
allievo
della formazione professionale |
&127; |
|
Disoccupato/in
mobilità |
&127; |
|
Inoccupato |
&127; |
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no Azienda ospitante ................................................................................................................Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ................................................................. ...............................................................................................................................................Tempi di accesso ai locali aziendali ..................................................................................... ............................................................................................................................................Periodo di tirocinio n. mesi ....................... dal ............................al..... ..................................Tutore (indicato dal soggetto promotore) .............................................................................................................................................................................................................................Tutore aziendale ...........Polizze assicurative· Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ....................· Responsabilità civile posizione n. .................................. compagnia .............................. Obiettivi e modalità del tirocinio ......................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Facilitazioni previste.............................................................................................................. .......................................................................................................................................... Obblighi del tirocinante· Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;· Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;· Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; ..............................,(data).................................... firma per presa visione ed accettazione del tirocinante................................................................firma per il soggetto promotore........................................................... firma per l’azienda..............................................................................